Premesso che, ai fini della preclusione connessa al principio del “ne bis in idem”, l’identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, non ricorre l’idem factum tra le lesioni personali e l’omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all’art. 584 c.p. è caratterizzato dall’evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all’art. 582 c.p., la cui tipicità è integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali; trattandosi di fattispecie in relazione di incompatibilità, il giudice del secondo procedimento è tenuto a considerare, altresì, il principio di detrazione, nel senso che deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che “l’importo complessivo delle sanzioni” irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati.
Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 14.01.2022, n. 1363