La legge di conversione del 24 febbraio 2023, n. 14, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2023, n. 49, recita all’art. 8 comma 4 ter così
<< 4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 22, comma 4, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»;
b) all’articolo 49, comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni». >>.
Pertanto il nuovo art. 49 comma 1 della l. 247/2012 recita così
<<1. Per i primi undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita’ di esame, secondo le norme previgenti.>>.
La conseguenza è che, salvo ulteriori sopravvenienze normative, l’esame di abilitazione forense 2023 si svolgerà con le modalità tradizionali (tre prove scritte e prova orale).
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