Esame Avvocato 2023 con uno scritto (atto giudiziario) + orale (in tre fasi): ecco la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Come già anticipato, per la sessione di esame di avvocato 2023, è stata prevista una nuova modalità di esame;  sono indicate due prove:

-la prima scritta consistente in un atto giudiziario, che postuli la conoscenza del diritto sostanziale e processuale

-la seconda orale divisa in 3 step (discussione su una questione pratico applicativa nella forma di una soluzione al caso + discussione di brevi questioni che dimostrino capacità argomentativa e di analisi giuridica + dimostrazione della conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato).

Si riporta di seguito il testo dell’art. 4 quater della Legge n. 87 del 3 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5.7.2023, n. 155 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarieta’ sociale):

 

  Art. 4-quater (Proroga della disciplina speciale dell'esame  di
Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
avvocato). - 1. L'esame di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio
della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da  indire
per l'anno  2023,  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle  disposizioni
del  presente  articolo.  I  termini  che,  nelle  norme   previgenti
richiamate dall'articolo 49 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247,
decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati  dalla  data
di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto  del
Ministro della giustizia di cui al comma 9. 
      2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e  in  una
prova orale. 
      3. La prova scritta e' svolta sui temi formulati  dal  Ministro
della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto  giudiziario,
che  postuli  conoscenze  di  diritto  sostanziale   e   di   diritto
processuale, su un quesito proposto in materia scelta  dal  candidato
tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.
La prova scritta si svolge secondo  le  modalita'  stabilite  con  il
decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. 
      4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della
sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di  merito.  Alla  prova
orale sono ammessi i  candidati  che  hanno  conseguito  nella  prova
scritta un punteggio di almeno 18 punti. 
      5. La prova orale si svolge secondo le modalita' stabilite  con
il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.  La  prova
orale si articola in tre fasi: 
        a) esame e discussione di una questione  pratico-applicativa,
nella forma della soluzione di un caso,  che  postuli  conoscenze  di
diritto sostanziale e  di  diritto  processuale,  in  materia  scelta
preventivamente  dal  candidato  tra  le  seguenti:  diritto  civile,
diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun  candidato  comunica
la materia prescelta secondo le modalita' stabilite dal  decreto  del
Ministro della giustizia di cui al comma 9; 
        b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacita'
argomentative e di analisi giuridica del  candidato  relative  a  tre
materie, di cui una di diritto  processuale,  scelte  preventivamente
dal candidato  tra  le  seguenti:  diritto  civile,  diritto  penale,
diritto   amministrativo,   diritto   processuale   civile,   diritto
processuale penale; 
        c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei
diritti e doveri dell'avvocato. 
      6. Per la valutazione della prova orale ogni  componente  della
sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di
cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie  di  cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 5. 
      7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella  prova
orale un punteggio  complessivo  non  inferiore  a  105  punti  e  un
punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie  di  cui
al comma 5. 
      8.  Le  sottocommissioni  d'esame  sono  composte  secondo   le
modalita' di cui all'articolo 3, commi 1 e 3,  del  decreto-legge  13
marzo 2021, n. 31, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
aprile 2021, n. 50. 
      9. Con il decreto del Ministro della giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite  la  data  di  inizio
delle prove, le modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove
orali, la pubblicita' delle sedute di esame nonche' le  modalita'  di
comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta
e  per  la  prova  orale.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti  compensativi  per
le difficolta' di lettura, di scrittura  e  di  calcolo,  nonche'  la
possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo
svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici
di apprendimento. 
      10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento
di cui al decreto del Ministro della giustizia 9  febbraio  2018,  n.
17, sino all'istituzione della Commissione nazionale  per  la  tenuta
della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di
cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018,  ai  fini
del  rilascio  del  certificato  di   compiuto   tirocinio   di   cui
all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: 
        a) le verifiche intermedie non sono svolte e  l'accesso  alla
verifica finale e' consentito a coloro che hanno  frequentato  almeno
l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione; 
        b) la verifica finale e'  costituita  da  una  prova  scritta
consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti
relativi agli insegnamenti svolti  nel  corso  di  formazione  ed  e'
effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna  di
valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo  9  del
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17  del
2018. 
      11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  articolo
per l'espletamento delle procedure dell'esame di  Stato  si  provvede
nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.

->Corso Esame Avvocato 2023, sessione Prima (XX edizione)

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