Sussiste la responsabilità da “contatto sociale” del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare inter alios risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d’opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 18.07.2024, n. 19849